amministrazione condominiale

La figura dell’amministrazione condominiale nasce da un’esigenza…

Fortemente sentita dal legislatore, che con la riforma del condominio viene arricchita di attività e responsabilità quindi riformata in maniera profonda.

Secondo l’originaria disciplina del codice civile italiano, l’amministratore condominiale poteva essere chiunque veniva votato dalla maggioranza dei condomini, senza una previsione di professionalità, titolo di studio o altro requisito, ad esempio l’iscrizione a un albo professionale.

Attualmente, è obbligatorio che l’amministratore sia qualificato, con titolo di studio di diploma di scuola superiore, aver frequentato corsi di formazione iniziale e successivi corsi periodici annuali di aggiornamento, deve possedere requisiti morali, tra cui la non condanna per una serie di delitti, non essere stato detenuto, salvo riabilitazione, non protestato.

Il ruolo dell’amministratore di condominio sta evolvendo verso la figura del “building Manager”, professionista che non si limita a svolgere un’attività di amministrazione, ma che è in grado di offrire servizi integrati agli utenti con, elevate potenzialità di sviluppo per “l’economia del condominio”.

È chiara ed evidente la volontà del legislatore di affidarsi ad un ”amministratore professionista”, sempre più preparato e aggiornato.

Ora grazie alla legge 220/2012 possiamo finalmente dire che sparirà definitivamente, se non nei casi in cui l’amministratore è anche un condomino, la figura dell’amministratore dilettante, lasciando il posto ad una figura professionale capace e preparata.

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